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Benvenuti alla casa per vacanza Poggio Cantarello. Regione Toscana. Provincia di Siena.

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Escursioni nel gusto: l'olio extra vergine.

La Denominazione di Origine Protetta:


l'Olio Extravergine di Oliva “TERRE DI SIENA”, di seguito definito Olio “Terre di Siena” è riservata all’Olio Extravergine di Oliva rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione e alle vigenti normative.
Zona di produzione
Le olive destinate alla produzione dell’ ”Olio Terre di Siena” devono essere prodotte nei territori collinari della Provincia di Siena vocati alla produzione di olio con le caratteristiche e livello qualitativo previsti dal presente disciplinare di produzione.

La zona di produzione comprende il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Abbadia S.Salvatore, Asciano, Buonconvento, Casole d’Elsa, Castiglion d’Orcia, Cetona, Chianciano, Chiusdino, Chiusi, Colle Val d’Elsa, Montalcino, Montepulciano, Monteriggioni, Monteroni d’Arbia, Monticiano, Murlo, Piancastagnaio, Pienza, Radicofani, Radicondoli, Rapolano Terme, San Casciano dei Bagni, S.Gimignano, S.Giovanni d’Asso, S.Quirico d’Orcia, Sarteano, Siena, Sinalunga, Sovicille, Torrita di Siena, Trequanda, Castelnuovo Berardenga e Poggibonsi.

Caratteristiche di coltivazione:

le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere quelle tradizionali della zona, più specificatamente gli oliveti devono essere situati su terreni con idonee caratteristiche pedo-agronomiche, privi di ristagni idrici e ben drenati, con giacitura collinare, con esclusione delle aree di fondovalle;
La produzione di olive non può superare Kg 30/pianta, comunque non può essere superiore a kg 12.000 per ettaro di olive.
Gli oliveti di nuovo impianto, conformi alle caratteristiche del comma precedente, potranno essere ammessi alla produzione dell’ olio “Terre di Siena “a partire dal terzo anno di vegetazione delle piante.
La raccolta delle olive per la produzione dell’ olio “Terre di Siena“ dovrà avere inizio a maturazione fisiologica o tecnologica che in provincia di Siena si avverte da fine ottobre; pertanto potrà iniziare dal mese di ottobre e dovrà terminare entro il 31 dicembre. Deroghe oltre tale data potranno essere assentite, per particolari eventi, dalla Regione Toscana. Le olive devono essere raccolte direttamente dalla pianta.

Modalità di oleificazione:


l'Olio di Siena DOPL’ Olio “Terre di Siena“, deve essere ottenuto esclusivamente con olive sane, provenienti dalla zona di cui all’Art. 3 molite in oleifici siti nel territorio di produzione descritto all’art. 3. L'eventuale conservazione delle olive deve avvenire in appositi locali freschi e ventilati e per non più di 3 giorni dalla raccolta, evitando surriscaldamenti e fermentazioni.
Per il trasporto delle olive al frantoio è vietato l'uso di sacchi o balle, al fine di evitare surriscaldamenti o fermentazioni. La trasformazione delle olive deve avvenire entro le 24 ore successive dal conferimento ai frantoi. Le olive devono essere sottoposte a preventivo lavaggio con acqua alla temperatura ambiente.
Per l’estrazione dell’olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre olio che presenti le caratteristiche peculiari originarie del frutto. La resa in olio non può essere superiore al 22% in peso delle olive.
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